Misurate ciò che è misurabile e rendete misurabile ciò che  non lo  è.     (Galileo Galilei)


  Non esiste nulla fino a che non viene misurato.                (Niels Henrik  David Bohr)


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La perizia (dal latino perìtia, derivato a sua volta da perìtus, 'esperto') è l'analisi tecnica di una particolare situazione redatta da un esperto in una determinata disciplina (perito).   da https://it.wikipedia.org/wiki/Perizia

Figure professionali

Perito nautico,  titolo  di  studio  (diploma)  rilasciato  da  un  Istituto  Tecnico  Nautico.

In generale il termine "Perito" può essere utilizzato come sinonimo di esperto.

Perito agrario, titolo di studio (diploma) per l'esercizio della professione di perito agrario.

Perito commerciale, titolo di studio (diploma) per l'esercizio della professione di ragioniere.

Perito filatelico, figura professionale esperta in filatelia.

Perito industriale, titolo di studio (diploma) per l'esercizio della professione di Perito Industriale.

Perito in arti fotografichePerito grafico; Perito chimico conciario; Perito chimico; Perito in costruzioni aeronautiche; Perito disegnatore tessile; Perito edile; Perito in elettronica e telecomunicazioni; Perito in elettrotecnica e automazione; Perito nucleare; Perito fisico; Perito cartario; Perito minerario; Perito dell'industria navalmeccanica; Perito ottico; Perito tintore; Perito informatico; Perito in materie plastiche; Perito meccanico; Perito metallurgico; Perito tecnologo alimentare; Perito termotecnico; Perito tessile


Norme e regolamenti per l'attività del  CTU.

Il CTU – Consulente Tecnico d’Ufficio – è la figura professionale, di particolare competenza tecnica, al quale si affida il Giudice durante il Processo Civile. Nel Processo Penale, tale Professionista assume il nome di Perito d’Ufficio. Le figure del CTU e del Perito d’Ufficio sono individuate e regolate dalle seguenti norme istituzionali:

PROCEDIMENTO CIVILE   Codice di Procedura Civile.

Art. 61. Consulente tecnico. 

1. Quando è necessario, il Giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica.                                    2. La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente codice. norme di attuazioni.

Art. 13. Albo dei consulenti tecnici.                                                                   

1. Presso ogni Tribunale è istituito un Albo dei Consulenti Tecnici [art. 61 ss. c.p.c.].    

2. L'albo è diviso in categorie.                                                                             

3. Debbono essere sempre comprese nell'Albo le categorie: 1) medico in chirurgica; 2) industriale; 3) commerciale; 4) agricola; 5) bancaria; 6) assicurativa.

Art. 14. Formazione dell'albo.                                                                          

1. L'albo è tenuto dal Presidente del Tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal Procuratore della Repubblica e da un professionista, iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio dell'Ordine o dal Collegio della categoria a cui appartiene il richiedente la iscrizione nell'albo dei Consulenti Tecnici.                                                                               

2. Il consiglio predetto ha facoltà di designare, quando lo ritenga opportuno, un professionista iscritto nell'albo di altro Ordine o Collegio, previa comunicazione al consiglio che tiene l'albo a cui appartiene il Professionista stesso.                                                                                                                 

3. Quando trattasi di domande presentate da Periti Estimatori, la designazione è fatta dalla Camera di Commercio, Industria e Agricoltura C.C.I.A.                                  

4. Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal Cancelliere del Tribunale [art. 58 c.p.c.; 15 comma 3, 18, 19 comma 2]. 

Art. 15. Iscrizione nell'albo.

1. Possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia, sono di condotta morale (e politica) specchiata e sono iscritti nelle rispettive Associazioni Professionali.       

2. Nessuno può essere iscritto in più di un albo.                                                  

3. Sulle domande di iscrizione decide il comitato indicato nell'articolo precedente. (1) Contro il provvedimento del comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto nell'art. 5 [18, 21 comma 3].

Art. 16. Domande d'iscrizione. 

1. Coloro che aspirano alla iscrizione nell'albo debbono farne domanda al Presidente del Tribunale.                                                                                        

2. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:  a) estratto dell'atto di nascita; b) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione; c) certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale; d) certificato di iscrizione all'associazione professionale;  e) i titoli e i documenti che l'aspirante crede di esibire per dimostrare la sua speciale capacità tecnica. 

Art. 17. Informazioni. 

A cura del Presidente del Tribunale debbono essere assunte presso le autorità (politiche e) di polizia specifiche informazioni sulla condotta pubblica e privata dell'aspirante.

Art. 18. Revisione dell'albo.

L'albo è permanente. Ogni quattro anni il comitato di cui all'articolo 14 deve provvedere alla revisione dell'albo per eliminare i consulenti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell'articolo 15 o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio.

Art. 19. Disciplina.  

1.  La vigilanza sui consulenti tecnici è esercitata dal Presidente del tribunale, il quale, d'ufficio o su istanza del Procuratore della Repubblica o del presidente dell'associazione professionale, può promuovere procedimento disciplinare [art. 21] contro i consulenti che non hanno tenuto una condotta morale (e politica) specchiata o non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti.                                                                                                            

2.  Per il giudizio disciplinare è competente il comitato indicato nell'articolo 14

Art. 20. Sanzioni disciplinari. 

Ai consulenti che non hanno osservato i doveri indicati nell'articolo precedente possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:

1)  l'avvertimento;                                                                                              

2) la sospensione dall'albo per un tempo non superiore ad un anno;               

3) la cancellazione dall'albo.

Art. 21. Procedimento disciplinare.

1. Prima di promuovere il procedimento disciplinare, il presidente del tribunale contesta l'addebito al consulente e ne raccoglie la risposta scritta.                    

2. Il presidente, se dopo la contestazione ritiene di dovere continuare il procedimento, fa invitare il consulente, con biglietto di cancelleria, davanti al comitato disciplinare.                                                                                           

3. Il comitato decide sentito il consulente.                                                         

4. Contro il provvedimento è ammesso reclamo a norma dell'articolo 15 ultimo comma.

Art. 22. Distribuzione degli incarichi.    

1. Tutti i giudici che hanno sede nella circoscrizione del tribunale debbono affidare normalmente le funzioni di consulente tecnico agli iscritti nell'albo del tribunale medesimo.                                                                                                    

2. Il giudice istruttore che conferisce un incarico a un consulente iscritto in albo di altro tribunale o a persona non iscritta in alcun albo, deve sentire il Presidente e indicare nel provvedimento i motivi della scelta.                             

3. Le funzioni di consulente presso la Corte d'Appello sono normalmente affidate agli iscritti negli albi dei tribunali del distretto. Se l'incarico è conferito ad iscritti in altri albi o a persone non iscritte in alcun albo, deve essere sentito il primo presidente e debbono essere indicati nel provvedimento i motivi della scelta.

Art. 23. Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi.      

1. Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo.

2. Per l'attuazione di tale vigilanza il presidente fa tenere dal cancelliere un registro in cui debbono essere annotati tutti gli incarichi che i consulenti iscritti ricevono e i compensi liquidati da ciascun giudice.                                               

3. Questi deve dare notizia degli incarichi dati e dei compensi liquidati al presidente del tribunale presso il quale il consulente è iscritto.                             

4. Il primo presidente della Corte d'Appello esercita la vigilanza prevista nel primo comma per gli incarichi che vengono affidati dalla Corte.

PROCEDIMENTO  PENALE  norme  di attuazione.

Art. 67. Albo dei periti presso il tribunale.

1.Presso ogni tribunale è istituito un albo dei periti, diviso in categorie.          

2.  Nell'albo sono sempre previste le categorie di esperti in medicina legale, psichiatria, contabilità, ingegneria e relative specialità, infortunistica del traffico e della circolazione stradale, balistica, chimica, analisi e comparazione della grafia.                                                                                                            

3. Quando il giudice nomina [art. 224 c.p.p.] come perito un esperto non iscritto negli albi [art. 221 comma 1 c.p.p.], designa, se possibile, una persona che svolge la propria attività professionale presso un ente pubblico.                             

4. Nel caso previsto dal comma 3, il giudice indica specificamente nell'ordinanza di nomina [art. 224 c.p.p.] le ragioni della scelta. 5. In ogni caso il giudice evita di designare quale perito le persone che svolgano o abbiano svolto attività di consulenti di parte [art. 225, art. 233, art. 359, art. 360 c.p.p.; art. 73] in procedimenti collegati a norma dell'articolo 371 comma 2 del codice. 

Art. 68. Formazione e revisione dell'albo dei periti. 

1. L'albo dei periti previsto dall'articolo 67 è tenuto a cura del Presidente del Tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale, dal Pretore Dirigente, dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine Forense, dal presidente dell'ordine o del collegio a cui appartiene la categoria di esperti per la quale si deve provvedere ovvero da loro delegati.                                                                                                          

 2. Il comitato decide sulla richiesta di iscrizione e di cancellazione dall'albo.       

 3. Il comitato può assumere informazioni e delibera a maggioranza dei voti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.                                             

 4. Il comitato provvede ogni due anni alla revisione dell'albo per cancellare gli iscritti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti dall'articolo 69 comma 3 o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio di perito.

Art. 69. Requisiti per la iscrizione nell'albo dei periti.  

1. Salvo quanto previsto dal comma 3, possono ottenere l'iscrizione nell'albo le persone fornite di speciale competenza nella materia [art. 221 comma 1 c.p.p.].    

 2.  La richiesta di iscrizione, diretta al Presidente del Tribunale, deve essere accompagnata dall'estratto dell'atto di nascita, dal certificato generale del casellario giudiziale, dal certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale e dai titoli e documenti attestanti la speciale competenza del richiedente.              

 3.   Non possono ottenere l'iscrizione nell'albo [art. 68 comma 2] le persone: a) condannate con sentenza irrevocabile alla pena della reclusione per delitto non colposo, salvo che sia intervenuta riabilitazione [art.178 e art.181 c.p.; art. 683 c.p.p.]; b) che si trovano in una delle situazioni di incapacità previste dall'articolo 222 comma 1 lettere a), b), c) del codice; c) cancellate o radiate dal rispettivo albo professionale a seguito di provvedimento disciplinare definitivo.                        

4.   La richiesta di iscrizione nell'albo resta sospesa per il tempo in cui la persona è imputata [art. 60 c.p.p.] di delitto non colposo per il quale è consentito l'arresto in flagranza [art. 380, art. 381 c.p.p.] ovvero è sospesa dal relativo albo professionale [art. 70 comma 2].

Art. 70. Sanzioni applicabili agli iscritti nell'albo dei periti. 

1. Agli iscritti nell'albo dei periti [art. 67] che non abbiano adempiuto agli obblighi derivanti dal conferimento dell'incarico [art. 221 comma 3, art. 226 comma 1, art. 231 comma 1 c.p.p.] possono essere applicate, su segnalazione del Giudice procedente, le sanzioni dell'avvertimento, della sospensione dall'albo per un periodo non superiore a un anno o della cancellazione.                                           

2. E' disposta la sospensione dall'albo nei confronti delle persone che si trovano nelle situazioni previste dall'articolo 69 comma 4 per il tempo in cui perdurano le situazioni medesime.                                                                          

3. E' disposta la cancellazione dall'albo, anche prima della scadenza del termine stabilito per la revisione degli albi [art. 68 comma 4], nei confronti degli iscritti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti dall'articolo 69 comma 3.                                                                                                          

 4.  Competente a decidere è il comitato previsto dall'articolo 68.

Art. 72. Reclamo avverso le decisioni del comitato.

1. Entro quindici giorni dalla notificazione, contro le decisioni del comitato può essere proposto reclamo sul quale decide una commissione composta dal presidente della corte di appello nel cui distretto ha sede il comitato, dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte medesima, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine Forense, dal presidente dell’ordine o del collegio professionale cui l’interessato appartiene ovvero da loro delegati.             

2. Della commissione non possono far parte persone che abbiano partecipato alla decisione oggetto del reclamo. La commissione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti.

Art. 73. Consulente tecnico del pubblico ministero.

1. Il pubblico ministero nomina il consulente tecnico scegliendo di regola una persona iscritta negli albi dei periti.

Per la liquidazione del compenso al consulente tecnico si osservano le disposizioni previste per il perito.

COMPENSI   per  i    CTU   e/o   per  i  PERITI   D’UFFICIO 

I compensi per i CTU e per i Periti d’Ufficio sono regolati dalla Legge 8 luglio 1980, n. 319, con gli adeguamenti previsti dalla stessa. 

Termografia per la nautica

Perizie nautiche/navale con la Termografia Infrarossa